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24/09/2021
Articolo #sinossidicondominio_Rendiconto incompleto può portare all´annullabilità della delibera?
L´introduzione di un dettato normativo specifico riguardante il rendiconto condominiale di gestione la dice lunga sul...

News e comunicazioni

24/09/2021
Articolo #sinossidicondominio_Rendiconto incompleto può portare all´annullabilità della delibera?

L´introduzione di un dettato normativo specifico riguardante il rendiconto condominiale di gestione la dice lunga sulla necessità del legislatore di introdurre criteri di intelleggibilità e trasparenza dello stesso. "Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l´immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonchè di una nota sintetica esplicativa della gestione con l´indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti". Come dire, la premessa dice tutto! E´ evidente l´intenzione del legislatore di fare in modo che il rendiconto possa riportare uno stato fedele della situazione patrimoniale del condominio Come potrei riportare una "fotografia veritiera" se non allegassi una dettagliata situazione patrimoniale? Potrebbe una semplice ripartizione dei costi trasmettere al condomino la reale situazione patrimoniale del condominio? Ovviamente no, fosse anche solo perchè non darei modo di far verificare i debiti dello stesso verso i terzi e quindi conseguentemente avere contezza della reale situazione bancaria. Di questo avviso anche la recente ordinanza n.33038/2018 della Suprema Corte la quale ha precisato: "la prospettazione in domanda, e poi come motivo di appello, di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale ex art.1130 bis c.c. (disposizione s,-.4 ter introdotta dalla legge n.220/2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013), perchè non composto da registro di contabilità, ripeilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.), a prendere in esame il profilo oggetto di doglianza. Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l´interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l´espressione di un voto cosciente e meditato. Allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa è l´annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione".

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